Il giorno 2 dicembre 2020, in Milano
UniCredit S.p.A./Aziende del Gruppo perimetro Italia (UniCredit Services S.c.p.A., UniCredit Leasing S.p.A e UCLAM, UniCredit Factoring S.p.A., Cordusio Fiduciaria e Sim, UniCredit Bank AG Filiale Italia)
e le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN
Premesso che:
- con Verbale di Accordo del 16 aprile 2020 sottoscritto tra ABI, FABI, FIRST/CISL,FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN si è prevista la possibilità per le aziende del settore di far ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà, di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2, del D.I. n. 83486 del 2014, con causale “COVID-19 nazionale” ai sensi dell’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- in occasione della sottoscrizione del V erbale di riunione ABI del 6 luglio 2020 (di aggiornamento del Protocollo di settore del 28 aprile 2020), l’Associazione di categoria – tenuto conto che le sopravvenute disposizioni legislative hanno tra l’altro esteso il periodo di utilizzo e la durata massima dell’assegno ordinario erogato dai Fondi bilaterali di solidarietà per la gestione delle riduzioni dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid – ha precisato che anche con riferimento a tali nuove disposizioni si applica quanto previsto dal già citato Verbale ABI del 16 aprile 2020;
- quanto sopra premesso, nel Gruppo UniCredit – con i Verbali di Accordo del 24 aprile 2020 e di integrazione dello stesso del 30 luglio 2020 – si è attivato il ricorso alla sezione ordinaria per 14 settimane di fruizione (ricomprese nel periodo dal 24 febbraio al 31 maggio) secondo quanto in allora consentito dai provvedimenti governativi;in relazione a tutto quanto sopra, le Parti si danno atto che quanto definito in data odierna trova applicazione per la stessa platea di dipendenti indicati nei suddetti Verbali UniCredit, prevedendo un incremento ulteriore del numero di giornate delle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà pari a circa 7.300 collocate nel periodo compreso tra il 1° e il 28 giugno, con riguardo quindi ad ulteriori 4 settimane rispetto a quanto già oggetto delle intese richiamate in premessa.
In relazione a quanto già previsto nel Verbale del 24 aprile e 30 luglio 2020, le Parti si danno atto che:
– ai sensi di quanto previsto al punto 2 del Verbale di Accordo ABI del 16 aprile 2020, l’accesso alla predetta prestazione ordinaria avviene senza pregiudizio e nocumento per la retribuzione imponibile fiscale della Lavoratrice/Lavoratore;
– resta fermo che i periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie sono neutralizzati a tutti gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato (a puro titolo esemplificativo, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, maturazione delle ferie, istituti anche di secondo livello, ecc.).
UNICREDIT/Aziende del Gruppo
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