Nell’incontro svoltosi il 17 gennaio 2020 tra Governo e Parti sociali è stato concordato l’utilizzo delle risorse stanziate per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, nella direzione che la CGIL, unitariamente con CISL e UIL, rivendicava da tempo, anche attraverso il ricorso alla mobilitazione.
Si è trattato di un risultato importante, che vuole tuttavia essere solo il primo passo di una più complessiva riforma fiscale imperniata su equità e progressività, che realizzi una adeguata redistribuzione e promuova lo sviluppo.
La Legge n. 21/20201 è il provvedimento emanato per dare applicazione a questa prima intesa Governo – Parti sociali: di seguito forniamo le prime indicazioni sulle due misure introdotte:
1. il TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI,
2. l’ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI,
riservandoci di tornare in argomento in caso di precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
1. TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER REDDITI FINO A € 28.000
In caso di redditi superiori al limite della “No tax area” (quindi a partire da € 8.174) e fino a €28.000 è previsto il riconoscimento di una somma a titolo di TRATTAMENTO INTEGRATIVO di importo pari a:
€ 600 per l’anno 2020
€ 1.200 a decorrere dall’anno 2021.
Tale misura – pari quindi a € 100 mensili – sostituirà a partire dal 1° luglio 2020 il Bonus fiscale (c.d.«Bonus 80 Euro»), previsto per € 80 mensili per i soli redditi fino a € 24.600, e per importi via via decrescenti (fino ad azzerarsi) per redditi entro il limite di € 26.600.
2. ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI FINO A € 40.000
In caso di redditi superiori a € 28.000 e fino a € 40.000, oltre alle consuete detrazioni (per lavoro dipendente e per carichi di famiglia) spetterà dal 1° luglio 2020 una ULTERIORE DETRAZIONE il cui importo si ottiene applicando, a seconda del livello di reddito, la formula relativa:
Reddito da € 28.000,01 a € 35.000 480 + 120 X (35.000 – reddito) / 7.000
In pratica si erogano € 100 al mese, che si riducono fino a diventare € 80 al mese al raggiungimento del reddito complessivo di € 35.000 annui.
Reddito da € 35.000,01 a € 40.000
480 X (40.000 – reddito) / 5.000
In pratica si erogano € 80 al mese, che si riducono fino ad azzerarsi al raggiungimento del reddito complessivo di € 40.000 annui.
NORME COMUNI AL TRATTAMENTO INTEGRATIVO E ALL’ULTERIORE DETRAZIONE
Per quanto riguarda il reddito, con qualche schematizzazione occorre fare riferimento all’imponibile IRPEF
I datori di lavoro (in qualità di sostituti d’imposta) riconoscono automaticamente il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione ripartendoli fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020.
In sede di conguaglio essi verificano (sulla base delle informazioni in loro possesso relative al reddito annuo) l’effettivo diritto alla misura e provvedono al recupero dell’eventuale importo erogato in eccesso. Nel caso in cui l’importo da recuperare superi i 60 euro, il recupero è effettuato in 8 rate a partire dalla retribuzione in cui è stato effettuato il conguaglio (dicembre, salvo i casi di cessazione del rapporto di lavoro in un mese differente).
PRECISAZIONI DESUNTE DALLE INDICAZIONI VALIDE PER IL «BONUS 80 EURO»
Presumibilmente, in analogia con quanto previsto per il «Bonus 80 Euro», coloro che percepissero dal datore di lavoro un reddito inferiore a quello che dà diritto al trattamento integrativo o all’ulteriore detrazione, ma fossero titolari di redditi ulteriori, saranno tenuti a darne comunicazione al datore di lavoro stesso, affinché non siano loro erogate somme non spettanti.
Eventuali somme percepite e non spettanti (che non fossero state recuperate dal datore di lavoro in occasione del conguaglio) andranno restituite in sede di dichiarazione dei redditi.
In sede di dichiarazione dei redditi si prevede che si potranno recuperare eventuali somme spettanti che non fossero state erogate direttamente in busta paga.
Torneremo in argomento qualora siano successivamente fornite istruzioni diverse.
ALCUNI ESEMPI DI TRATTAMENTO INTEGRATIVO O DI ULTERIORE DETRAZIONE > VEDI ALLEGATO
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