Bloc-notes: La valutazione delle prestazioni 2019

La valutazione delle “prestazioni 2019” ex art.75 CCNL ABI 31.03.2015

ATTENZIONE: Considerata l’emergenza attuale da COVID-19, i ricorsi al giudizio professionale per le prestazioni dell’anno 2019, saranno presumibilmente consegnati e discussi con l’Azienda in modalità telematica. A questo riguardo, vi forniremo informazioni più precise non appena disponibili.

In questi giorni molti Colleghi e molte Colleghe stanno ricevendo – a chiusura del consuntivo della valutazione professionale relativa al 2019 – i cosiddetti «giudizi professionali di sintesi». Si tratta di una procedura stabilita dal CCNL il cui percorso deve completarsi entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello cui la valutazione si riferisce, con una specifica comunicazione scritta accompagnata da una sintetica motivazione.

Ricordiamo che, in ogni caso, la consegna/ricezione della valutazione non implica in alcun modo l’automatica condivisione del complessivo giudizio professionale assegnato e lascia impregiudicata la possibilità per l’interessato/a di ricorrere contro tale valutazione e di farsi assistere da un rappresentante sindacale della FISAC CGIL.

Riportiamo di seguito l’art. 75 del CCNL ABI 31.03.2015, del quale evidenziamo il comma 6 ed il comma 7 che disciplinano le modalità di presentazione dell’eventuale ricorso da parte del Lavoratore/Lavoratrice:
Art. 75 – Valutazione del lavoratore/lavoratrice

1. L’impresa attribuisce annualmente al lavoratore/lavoratrice un giudizio professionale complessivo.

2. Il giudizio di cui al comma che precede, accompagnato da una sintetica motivazione, deve essere comunicato per iscritto al lavoratore/lavoratrice entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

3. Il lavoratore/lavoratrice viene informato periodicamente circa il merito della valutazione professionale formulata dall’impresa e delle linee adottate dall’impresa stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo.

4. Nei casi in cui le assenze del lavoratore/lavoratrice dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, siano di durata tale da non consentire una valutazione ai fini del giudizio professionale, si fa riferimento – agli effetti degli automatismi,
del premio aziendale, dell’ex premio di rendimento e del premio variabile di risultato – all’ultimo giudizio conseguito dall’interessato.

5. L’eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore e il premio aziendale, il premio variabile di risultato, nonché l’elemento di garanzia retributiva, non vengono erogati in caso di giudizio di sintesi negativo.

6. Il lavoratore/lavoratrice che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lui svolta può presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura il lavoratore/lavoratrice può farsi assistere da un dirigente dell’organizzazione sindacale stipulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato.

7. L’impresa, sentito il lavoratore/lavoratrice entro 30 giorni dal ricorso, comunicherà le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni.

8. Il lavoratore/lavoratrice, cui sia stato attribuito il giudizio di sintesi negativo può, a richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro ufficio.

Nel CCNL 19 dicembre 2019 è stato inserito il seguente comma:
Il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi commerciali di per sé non determina una valutazione negativa ai sensi del presente articolo e non costituisce inadempimento del dovere di collaborazione attiva ed intensa ai sensi dell’art. 38, comma 2 del CCNL 31 marzo 2015.

Alleghiamo a questa comunicazione un fac-simile di lettera da utilizzare per presentare l’eventuale ricorso contro il giudizio professionale 2019 (predisposto con riferimento ad UniCredit S.p.A. e quindi da personalizzare in caso di utilizzo da parte di colleghe/i di altre aziende del Gruppo).

In ogni caso sottolineiamo che, a norma di contratto, il ricorso va presentato per iscritto alla struttura aziendale competente entro 15 gg. dalla comunicazione del giudizio medesimo.

Marzo 2020 La Segreteria Fisac/Cgil Gruppo UniCredit

Scroll to Top
Torna su
Ho bisogno di informazioni relative a: Bloc-notes: La valutazione delle prestazioni 2019

Login