Anche quest’anno (2018) sarà possibile conferire un importo una tantum a favore della propria posizione previdenziale complementare a capitalizzazione individuale.
La funzione è disponibile annualmente nel corso del mese di maggio e di novembre (con effetto dal mese successivo) e consente di versare somme una tantum a propria scelta.
È possibile versare un contributo aggiuntivo alla propria posizione individuale entro giovedì 31 maggio 2018, con effetto nel cedolino stipendio di giugno 2018.
Il conferimento va effettuato tramite il portale Aziendale, seguendo il sottostante percorso:
Strumenti operativi>Strumenti e applicazioni>Strumenti personali>Hr Gate Italia (inserire le proprie credenziali)>welfare & benefit >previdenza complementare>Conferimento importo una tantum
In caso di impossibilità di accesso al portale è altresì consentita la presentazione delle dichiarazioni in forma cartacea direttamente al Fondo (con riferimento al solo Fondo Pensione di Gruppo):
✓ a mezzo posta, con Raccomandata AR da spedire almeno 10 giorni prima della data di scadenza indicata;
✓ a mezzo posta elettronica, con invio all’indirizzo pensionfunds@unicredit.eu entro la data di scadenza indicata.
In caso di più dichiarazioni sarà considerata valida quella presentata in tempo utile più vicino alla scadenza.
L’iscritto/a in ogni momento potrà visualizzare l’ultima scelta effettuata, consultando la posizione in linea sul portale.
È importante ricordare che la contribuzione volontaria aggiuntiva rappresenta, oltre all’opportunità di incrementare il “risparmio previdenziale”, un’occasione per ottenere un sensibile vantaggio fiscale. I contributi versati al Fondo Pensione sono infatti deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef fino all’importo massimo di € 5.164,57 annui. Concorrono al raggiungimento di tale limite massimo i contributi mensili versati dall’Azienda (per quanto riguarda le forme a capitalizzazione individuale) e i contributi versati dai Lavoratori (ad esempio: contribuzione ordinaria, contribuzione una tantum, reintegri anticipazioni, versamenti da welfare (***), contribuzione a favore dei familiari fiscalmente a carico per l’importo da essi non dedotto, etc.). Le quote di T.F.R., viceversa, non rientrano nel computo del predetto limite massimo di deducibilità.
(***) Eccezione alla norma: La Legge di Stabilità 2017, ha stabilito che — in presenza di un Accordo Sindacale in argomento, nel rispetto dei parametri e dei limiti previsti dalla citata Legge (per quanto ci riguarda è funzionale a tale scopo l’Accordo di Gruppo siglato il 01/02/2018 sul “Premio Una tantum di Produttività Esercizio 2017” — gli importi confluiti a Conto Welfare derivanti da premio di Produttività 2017 e/o sistema premiante/incentivante in erogazione nel 2018 (nel limite massimo complessivo dei 3.000€), in caso di destinazione degli stessi a previdenza complementare per versamenti volontari sulla posizione individuale, non concorreranno alla determinazione/computo del citato limite di deducibilità massimo di € 5.164,57 annui.
L’opportunità di conferire un importo una tantum a favore della propria posizione previdenziale complementare a capitalizzazione individuale va valutata con particolare attenzione da parte di quei colleghi e colleghe destinatarie/ri del bonus fiscale di € 80 mensili (decreto-legge 24 Aprile 2014, n.66) da riconoscere a favore dei possessori di un reddito complessivo lordo annuo per il 2018 non superiore ai 24.600 Eur (e previsto, in misura ridotta, anche a favore dei possessori di redditi lordi annui 2018 compresi fra i 24.601 ed i 26.600 Euro).
Maggio 2018
Segreteria di Gruppo Fisac CGIL in UniCredit
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