Approfondimento delle intese 4/2/2017 n. 3: Valorizzazione professionale del Personale

SOMMARIO

Introduzione:
Uno sguardo alla struttura dell’Accordo 4.02.2017 sul sistema di valorizzazione professionale del Personale di Unicredit S.p.A.
I contenuti dell’Accordo 4 febbraio 2017 sul sistema di valorizzazione professionale del Personale in Unicredit
S.p.A.:
Le premesse (art. 1)
I criteri generali (art. 2)
I requisiti per il raggiungimento dei riconoscimenti previsti nella Tabella dei Ruoli (art. 3)
Il riconoscimento dei periodi svolti in altri ruoli professionali (art. 4)
Il Trattamento Economico di Ruolo (TER) (art. 5)
La sperimentalità (art. 6)
Gli incontri di verifica (art. 7)
Le norme transitorie (art. 8)
La decorrenza e la durata (art. 9)
Appendice n. 1 – Tabella dei Ruoli
Specifica della “Tabella dei Ruoli” allegata all’Accordo 4/2/2017 focalizzata – nell’ambito delle 3 Aree lavorative – sui raggruppamenti per fasce delle figure professionali “normate” al fine di una migliore comprensibilità dei relativi “percorsi di carriera”
Appendice n. 2
Elenco dei ruoli professionali “normati” indicati nella 1° fascia della “Tabella dei Ruoli”, con le relative fasi del percorso di sviluppo professionale
Appendice n. 3
Ruoli professionali «normati» indicati – con diversa pesatura – nella 2° Fascia della “Tabella dei Ruoli”, con le relative fasi del percorso di sviluppo professionale
Appendice n. 4
Ruoli professionali «normati» indicati – con pari pesatura – nella 2° Fascia della “Tabella dei Ruoli”, con le relative fasi del percorso di sviluppo professionale
Appendice n. 5
Ruolo professionale «normato» indicato nella 3° Fascia della “Tabella dei Ruoli”, con il relativo percorso di sviluppo professionale (Supervisor Banca Diretta Multicanale)
Appendice n. 6
Ruolo professionale «normato» indicato nella 3° Fascia della “Tabella dei Ruoli”, con il relativo percorso di sviluppo professionale (Coordinatore Commerciale Business First)
Appendice n. 7
Ruoli professionali «normati» indicati – con pari pesatura – nella 3° Fascia della “Tabella dei Ruoli”, con relative fasi del percorso di sviluppo professionale
Appendice n. 9
Ruoli professionali «normati» indicati – con pari pesatura – nella 3° Fascia della “Tabella dei Ruoli”
Appendice n. 10
Ulteriori inquadramenti migliorativi al CCNL o Trattamenti Economici di Ruolo previsti dall’Accordo 4.02.2017 per i Direttori di Agenzia/di Filiale

Elenco alfabetico delle figure professionali «normate» dall’Accordo 4.02.2017 con l’indicazione dell’Appendice da consultare per verificare i relativi riconoscimenti/percorsi professionali

Schema riepilogativo sullo “Zainetto professionale” 1 e 2

Scheda finale di documentazione, con alcuni articoli del CCNL 31.03.2015 in materia di “inquadramenti”

INTRODUZIONE

L’Accordo sul sistema di valorizzazione professionale del Personale di UniCredit S.p.A. interrompe un vuoto normativo che, su questa materia, durava da circa sei anni.
Come FISAC-CGIL in questo lungo periodo non abbiamo mai smesso di pensarci, anche quando nel 2013 la stessa trattativa fallì per le condizioni inaccettabili poste dall’Azienda.

Per questo, giungere ad un’intesa sugli inquadramenti e gli altri “riconoscimenti professionali”, è stato per noi un fondamentale obiettivo nel corso del complesso negoziato fra le Parti collegato al Piano di Trasformazione 2019 del Gruppo, che si è concluso il 4.02.2017.

Non è stata una cosa semplice. Si tratta di un risultato ottenuto con oltre sette mesi di confronti, durante i quali abbiamo dovuto superare alcuni “blocchi” aziendali tutti convergenti sul risparmio dei costi.

La trattativa si è sviluppata tenendo conto del fatto che in UniCredit vi è una presenza di Quadri Direttivi più elevata di quella media del settore (51% a fronte del 41,2%). Nonostante ciò, l’accordo disciplina percorsi professionali con approdo all’area Quadri Direttivi.

Altro elemento particolarmente discusso, e legato all’aspetto precedente, è stato quello del Trattamento Economico di Ruolo (TER). La corresponsione di questa «misura economica» è stata individuata in prosecuzione dei percorsi che arrivano all’ultimo livello delle Aree Professionali ed è garantita in costan- za di svolgimento del ruolo.

Infine, poiché per il riconoscimento di ciascun livello inquadramentale è richiesto un percorso temporale di svolgimento del ruolo, è stata ottenuta la validità dei cosiddetti “periodi pregressi”, a partire dalla precedente riorganizzazione (Progetto Open). Pertanto, da novembre 2014 fino al momento in cui verrà prodotta la prima verifica per le attribuzioni professionali relative alle figure stabilite nella “Tabella dei Ruoli” allegata all’Accordo – il prossimo mese di luglio, con riferimento all’1.07.2017 – sarà possibile far valere anche i trentadue mesi in questione.

La novità più rilevante in materia è data dal fatto che si potrà far valere l’attività svolta in tutte le figure professionali “normate” (cumulandola in un apposito “zainetto professionale”), ai fini della maturazione dei requisiti temporali per l’inquadramento.

Al di là delle singole misure previste, tale accordo ha un grande valore perché ridà prospettiva alle Colleghe e ai Colleghi più giovani, che – in questi ultimi anni – si sono visto negato il diritto fondamentale al riconoscimento delle loro professionalità e responsabilità.

La Segreteria FISAC-CGIL di UniCredit

UNO SGUARDO ALLA STRUTTURA DELL’ACCORDO 4.02.2017 SUL SISTEMA DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DI UNICREDIT S.p.A.

L’Accordo sul sistema di valorizzazione professionale del Personale di UniCredit S.p.A., concordato a Milano il 4 febbraio 2017 fra “UniCredit” e le “Delegazioni degli Organi di Coordinamento Aziendali di FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA e UNISIN”, si compone delle premesse, di nove articoli, di una tabella allegata e di una successiva lettera.

=> LE PREMESSE

Le premesse di un Accordo sindacale sono sempre importanti perché servono a meglio in- quadrarne i termini, richiamando le motivazioni delle Parti, il loro percorso negoziale e, soprattutto, i principi che ne stanno alla base e che vengono poi sviluppati nei diversi articoli, nell’ambito dei contenuti degli stessi.

In particolare, in queste premesse, vengono prima di tutto richiamate le varie tappe che, nel- l’ultimo decennio, hanno visto le Parti realizzare, sulla materia, varie intese:

► il rinnovo, nel corso del 2007, degli accordi aziendali riguardanti anche il sistema di inquadramenti nelle banche commerciali e nella Capogruppo (N.d.R. C.I.A. della Holding UniCredit S.p.A. in data 11.07.2007; C.I.A. di UniCredit Corporate Banking in data 8.08.2007; C.I.A. di UniCredit Private Banking in data 7.09.2007 e C.I.A. di UniCredit Banca in data 27.09.2007; Nota Bene: giova ricordare che, alla luce dell’intervenuta integrazione fra UniCredit e Capitalia, con l’Accordo di Gruppo 28 set- tembre 2007 si stabilì che, nel perimetro ex Capitalia, le normative già preesistenti in tema di inquadra- menti e di automatismi sarebbero continuate a valere fino al 31.12.2010; successivamente, con l’Accordo 31.05.2008 di armonizzazione dei trattamenti economici e normativi del Personale oggetto dell’integrazione fra UniCredit e Capitalia, si previde – in materia inquadramentale – l’attivazione di una specifica Commissione Tecnica di approfondimento);

► il positivo raggiungimento, nel corso del 2010, dell’armonizzazione delle normative sugli inquadramenti presenti nelle Aziende del Gruppo UniCredit, con riferimento al Personale proveniente dall’ex Gruppo Capitalia (N.d.R. Accordo del 17.06.2010 per l’armonizzazione degli inquadramenti per i dipendenti ex Capitalia, quale recepimento del Verbale 18.05.2010 sull’armonizzazione degli inquadramenti dei dipendenti ex Capitalia Retail, Corporate e Private che recepiva, a sua volta, i Verbali di fine lavoro delle Sottocommissioni Retail, Privare e Corporate, rispettivamente del 27.04.2010,12 maggio 2010 e 17.05.2010; Nota Bene: in tali intese, si stabiliva che dall’ 1.01.2011 per il Personale ex Capitalia cessavano di produrre effetti le normative già preesistenti in Capitalia e che sarebbero state applicate le rispettive normative Retail, Corporate e Private);

►la previsione, nell’Accordo di Gruppo 8.10.2010 per la realizzazione del “Progetto One4C”, che – in riferimento alle tematiche degli inquadramenti – stabiliva che gli effetti della fusione derivanti dall’art.2112 C.C. venivano sospesi in via eccezionale sino al 31.07.2011 (questa salvaguardia valeva solo per il Personale che alla data della fusione per incorporazione delle banche commerciali in Capogruppo – 1° novembre 2010 – ricopriva un ruolo professionale disciplinato dalle normative sugli inquadramenti esistenti presso le banche oggetto di fusione; N.d.R. tale rinvio temporale aveva la “finalità di consentire alla Parti di approfondire la tematica inquadramentale, alla luce del nuovo modello di servizio, mediante apposita Commissione Tecnica, da insediarsi al più presto con l’intento di concludere i suoi lavori entro il 30.04.2011, allo scopo di ricercare le possibili soluzioni nell’ambito del conseguente confronto negoziale);

Inoltre, sempre nelle premesse, troviamo:

la puntualizzazione che, dalla data del 31 luglio 2011, tutti gli accordi sugli inquadramenti ed altri riconoscimenti professionali al Personale preesistenti alla fusione del 1° novembre 2010 non han- no più prodotto i loro effetti;

■ il richiamo al fatto che, successivamente al 2011, le Parti hanno avviato e proseguito un continuo confronto per raggiungere un’intesa aziendale in tema di valorizzazione professionale del Personale di UniCredit S.p.A.
(N.d.R. confronto che – purtroppo – si è concluso, in più occasioni, con un nulla di fatto in ragione delle notevoli distanze fra le posizioni di UniCredit e quelle dei Sindacati aziendali);

la sottolineatura che nel “Protocollo 28 giugno 2014 sulle prospettive di rilancio connesse al Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit”, le Parti hanno ribadito la comune volontà di definire un sistema aziendale di secondo livello che, in coerenza con quanto tempo per tempo previsto dal CCNL, definisca – anche con riferimento alla riorganizzazione della Rete Commerciale Italia (Progetto RUN/OPEN) un nuovo sistema di valorizzazione delle professionalità;

■ la considerazione
dell’esigenza di riequilibrare il rapporto qualitativo tra gli appartenenti alle diverse categorie di Personale dei Quadri Direttivi e delle Aree Professionali [N.d.R. la percentuale di presenza dei Q.D. in UniCredit, alla data del 30.06.2016 (pari al 51% del Personale), è superiore di circa il 10% rispetto a quella media del settore (41,2% degli addetti) e del 7% rispetto a quella riscontrata dai diretti competitor del Gruppo (che riscontrano una presenza di Q.D. del 43,9%)];

■ la precisazione che le determinazioni dell’Accordo 4.02.2017 e le correlate previsioni economihe sono state individuate tenendo anche conto degli effetti conseguenti al lungo periodo di mancanza d’intese aziendali in materia.

=> I NOVE ARTICOLI E LA TABELLA ALLEGATA

Considerando che, da pag.6 a pag.9 del presente opuscolo, i contenuti degli articoli e del foglio allegato che compongono l’Accordo vengono analizzati, punto per punto, ci limitiamo in questa sede a riportare l’indice ragionato dei nove articoli e della Tabella allegata (numero dell’articolo, suo titolo o testo, relativa pagina dell’Accordo; contenuto della Tabella allegata).

ART. 1 “Le premesse formano parte integrante della presente intesa”.
ART. 2 Criteri Generali
ART. 3 Requisiti per il raggiungimento dei riconoscimenti previsti nella Tabella dei Ruoli
ART. 4 Riconoscimento dei periodi svolti in altri ruoli professionali
ART. 5 Trattamento Economico di Ruolo (TER)
ART. 6 Sperimentalità
ART. 7 Incontri di verifica
ART. 8 Norme transitorie
ART. 9 Decorrenza e durata
Tabella allegata “Tabella dei Ruoli”

=> LA LETTERA DEL 21.02.2017

La successiva lettera di UniCredit, datata 21 febbraio 2017, ed indirizzata alle Segreterie degli Organi di Coordinamento Aziendali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito e UNISIN, ha come oggetto: «Accordo sul sistema di valorizzazione professionale del Personale di UniCredit S.p.A. – 4 febbraio 2017».

In essa, UniCredit – con riferimento all’accordo in oggetto ed alle successive intese intercorse con le OO.SS. – riconferma che potranno esse riconosciuti utili, secondo le modalità stabilite dall’art.4, a decorrere dall’immissione in ruolo e comunque non prima del 1° novembre 2014, i periodi pregressi trascorsi come:

– Responsabile Commerciale;
– Responsabile Operativo di Distretto;
– Vice Direttore di Distretto,

non più presenti nell’organizzazione aziendale dal 1° marzo 2017 – qualora i Lavoratori/trici che già svolgevano tali mansioni siano adibiti ad altre mansioni indicate nella “Tabella dei Ruoli”.

A tal fine, l’Azienda precisa che queste figure professionali (venute meno nel nuovo modello organizzativo aziendale) possano essere assimilate a quella del Consulente First.

UniCredit conferma, inoltre, che la prima applicazione dell’accordo in oggetto avverrà nel mese di luglio 2017 con riferimento ai ruoli ricoperti dagli interessati/e alla data del 1° luglio 2017.

=> I CONTENUTI DEI 9 ARTICOLI DELL’ACCORDO 4.02.2017 SUL SISTEMA DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DI UNICREDIT:

* Le premesse (art. 1)

Le premesse formano parte integrante dell’Accordo 4 febbraio 2017 (N.d.R. tali premesse sono richiamate a pag.3 del presente opuscolo).

* I criteri generali (art. 2)

L’Accordo 4.02.2017 (N.d.R. di seguito Accordo o accordo) disciplina le previsioni contrattuali di secondo livello finalizzate a riconoscere la professionalità del Personale di UniCredit S.p.A., valorizzando le conoscenze e le competenze acquisite nelle mansioni effettivamente svolte nell’ambito delle figure professionali individuate nella “Tabella dei Ruoli” (che costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale dell’accordo stesso).

Al fine di semplificare le previsioni contrattuali riguardanti lo sviluppo professionale, le figure professionali «normate» ricomprese nella “Tabella dei Ruoli”, sono state raggruppate per fasce, in modo da migliorare la comprensibilità dei relativi percorsi di carriera (N.d.R. si veda, al riguardo, l’Appendice n.1, a pag. 10 del presente opuscolo).

Nella “Tabella dei Ruoli” sono stati anche evidenziati, figura per figura, i tempi previsti per l’attribuzione degli inquadramenti e per il riconoscimento dei diversi Trattamenti Economici di Ruolo (con il relativo ammontare), secondo le modalità regolamentate nei successivi articoli (N.d.R. si rinvia, al riguardo, alla consultazione dell’Appendice n.2 e seguenti, alle pag- g.11/14 del presente opuscolo, anche utilizzando l’Elenco alfabetico delle figure professionali «normate», riportato alla pag.15).

* I requisiti per il raggiungimento dei riconoscimenti previsti nella Tabella dei Ruoli (art. 3)

Ai fini di quanto previsto all’art.2 dell’Accordo, si terrà conto della professionalizzazione acquisita mediante i periodi di effettiva adibizione alle diverse mansioni: i periodi utili al raggiungimento dei requisiti temporali indicati nella “Tabella dei Ruoli” sono quelli in cui il Lavoratore/trice interessato ha effettivamente svolto nella mansione tutto il tempo pre- visto, salvo quanto indicato dal successivo art.4.

In caso di assenza dal servizio, la data di maturazione del riconoscimento professionale viene posticipata di tanti mesi quanti sono i mesi interi di assenza (N.d.R. un mese intero corrisponde a 30 giornate consecutive di assenza), ad esclusione delle assenze per ferie, per permessi ex festività e per recupero “banca delle ore”, nonché dei 5 mesi di congedo obbligatorio per maternità.

Gli anni in cui è assegnato un «giudizio professionale di sintesi» negativo non vengono computati; quindi, il giudizio di “inadeguato” (al quale è legato anche il venir meno dell’erogazione del Premio Aziendale) ritarda di 12 mesi l’attribuzione dei riconoscimenti previsti, anche nel caso di successivo passaggio ad altri ruoli.

Nel caso in cui un Lavoratore/trice venga assegnato a svolgere mansioni non ricomprese nella “Tabella dei Ruoli” per un periodo di oltre 24 mesi, i periodi di tempo precedentemente maturati in ruoli cosiddetti “normati”, gli verranno completamente azzerati.

I riconoscimenti professionali previsti (inquadramenti e/o Trattamenti Economici di Ruolo) decorrono, una volta verificato il positivo superamento di tutti i corsi di formazione obbligatori assegnati, dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti richiesti (in caso di mancato svolgimento e superamento dei corsi di formazione obbligatori, la decorrenza verrà a tutti gli effetti spostata al primo giorno del mese successivo a quello in cui tutti i corsi siano stati completati).

* Il riconoscimento dei periodi svolti in altri ruoli professionali (art. 4)

Agli effetti della maturazione dei requisiti temporali richiesti per ottenere l’inquadramento previsto nella “Tabella dei Ruoli” per la figura professionale ricoperta, vengono considerati utili anche i periodi di lavoro svolti in altri ruoli professionali «normati», nelle seguenti misure:

al 100%: i periodi di precedente adibizione in altri ruoli professionali «normati» ricompresi nella stessa fascia (o in fascia superiore), per i quali sia previsto un medesimo (o superiore) livello finale d’inquadramento;

al 50%: i periodi di precedente adibizione ad altri ruoli professionali «normati» ricompresi nella stessa fascia per i quali sia previsto un livello finale d’inquadramento inferiore ovvero ad altri ruoli professionali «normati» ricompresi in una fascia inferiore;

al 30%: i periodi svolti nei «ruoli d’ingresso» individuati nella “Tabella dei Ruoli” (cioè: l’Addetto Banca Diretta Multicanale, l’Addetto Presidio Amministrativo e il Consulente), esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei riconoscimenti previsti per le figure professionali «normate» inserite nella prima fascia della medesima Tabella [nel Private Banking, il Team Assistant; nell’Area Retail, il Consulente Personal e l’Analista Business First; nell’ambito Corporate, l’Assistente Corporate, l’Assistente Corporate del Large Corporate; l’Assistente Real Estate, l’Assistente Public Sector e l’Assistente Corporate Special Network] e per la figura di Team Leader Banca Diretta Multicanale”.

In tal modo, i periodi già maturati in altri ruoli professionali e considerati utili, formano uno “zainetto professionale” che va utilizzato per saturare parzialmente o anche totalmente i requi- siti temporali previsti per ciascun “step” di riconoscimento relativo alla figura professionale ricoper- ta rilevabile mediante un’apposita «verifica della situazione professionale contrattuale» (nello Schema Riepilogativo sullo “zainetto professionale” 1 e 2, alle pagg. 16/17 del presente opuscolo, sono riportate – oltre alle regole basilari di tale zainetto – anche alcuni casi esemplificativi).

NOTA BENE: La prima «verifica della situazione professionale contrattuale», come esplicitato nella lettera di UniCredit del 21.02.2017, è prevista – per la generalità dei Lavoratori/trici rientranti nei ruoli indicati nella “Tabella dei Ruoli”, al fine di iniziare ad attribuire i riconoscimenti contrattuali previsti dall’Accordo – nel corso del mese di luglio 2017 con riferimento alla situazione del 1° luglio 2017 (N.d.R. successivamente l’Azienda provvederà, mese per mese, a verificare le diverse situazioni di “zainetto professionale” maturate dai Colleghi/ghe interessati e, del caso, ad attribuire loro i riconoscimenti spettanti).

In ogni caso, l’inquadramento superiore e l’attribuzione del Trattamento Economico di Ruolo non potranno avvenire prima che siano decorsi nove mesi di effettiva adibizione nella nuova mansione.

* Il Trattamento Economico di Ruolo (TER) (art. 5)

Il Trattamento Economico di Ruolo (TER) previsto per le diverse figure professionali «normate» indicate nella “Tabella dei Ruoli” viene attribuito secondo i tempi e le misure specificate nella medesima Tabella.

Per il Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, la misura del Trattamento Economico di Ruolo viene parametrata in proporzione al minor orario di lavoro svolto.

Il Trattamento Economico di Ruolo ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti temporali, secondo le regole di cui all’art.3 dell’Accordo.

L’importo annuale previsto nella “Tabella dei Ruoli” a titolo di “Trattamento Economico di Ruolo” per le diverse figure professionali ivi indicate, viene erogato per 12 mensilità.

Il Trattamento Economico di Ruolo viene erogato per tutto il periodo in cui il/la dipendente svolge la mansione per la quale lo stesso è previsto.

Il Trattamento Economico di Ruolo è assorbibile a fronte dell’attribuzione di un inquadramento superiore, indipendentemente dal fatto che lo stesso derivi da norme contrattuali nazionali, aziendali o sia attribuito “per merito” (cioè per scelta discrezionale dell’Azienda).

Nel caso di passaggio da un ruolo professionale «normato» per il quale sia previsto un Trattamento Economico di Ruolo ad un altro per il quale sia prevista una diversa misura di TER, il trattamento già percepito continua a essere erogato e viene comunque assorbito, fino a concorrenza, al momento dell’attribuzione del Trattamento Economico di Ruolo superiore, collegato alla nuova figura professionale «normata».

Qualora, invece, la misura del nuovo TER attribuito sia inferiore a quella del TER in corso di erogazione, la differenza in meno viene mantenuta sotto forma di «assegno ad personam» (N.d.R. tale A.P. segue le stesse regole previste per le casistiche stabilite nel successivo capoverso, con riferimento al TER).

Qualora per qualsiasi motivo il/la dipendente destinatario di Trattamento Economico di Ruolo sia adibito ad altro incarico (per il quale non sia previsto un TER), l’erogazione di detto trattamento cesserà con decorrenza dal mese successivo a quello di nuova assegnazione; se, però, l’adibizione al nuovo incarico avviene dopo che – nel precedente ruolo – l’interessato/a abbia già svolto almeno 12 mesi di mansione dall’assegnazione del relativo TER, lo stesso trattamento si consolida e viene corrisposto sotto forma di «assegno ad personam» riassorbibile (con le medesime regole previste per l’Indennità di Ruolo Chiave di cui al punto 8 dell’art.82 del CCNL ABI 31.03.2015. N.d.R. L’«assegno ad personam» conseguente all’Indennità di Ruolo Chiave consolidata è assorbibile in conseguenza di: – attribuzione di inquadramento superiore; – aumenti economici derivanti da CCNL; – successiva maturazione degli scatti di anzianità e relativi importi ex ristrutturazione tabellare; al verificarsi di tali eventi, pertanto, vi sarà un analogo assorbimento anche nei casi di «assegno ad personam» derivanti da TER).

NOTA BENE: Nei confronti di coloro che percepiscono il Ruolo Chiave Rete o l’Indennità Transitoria di Reggenza, il Trattamento Economico di Ruolo eventualmente riconosciuto, sarà ridotto in maniera corrispondente all’importo goduto ai predetti titoli; parimenti, in caso di attribuzione del TER, saranno assorbiti fino a concorrenza anche gli eventuali «assegni ad personam» derivanti dal Ruolo Chiave Rete.

* La sperimentalità (art. 6)

Le Parti si danno atto che l’Accordo ha natura sperimentale e che, nell’ambito degli incontri di verifica previsti all’art.7, potranno essere apportate allo stesso integrazioni e/o adeguamenti, anche in relazione alle eventuali evoluzioni della struttura organizzativa aziendale e delle normative nazionali di riferimento.

A tale scopo sarà istituita un’apposita Commissione Tecnica, composta da 14 componenti per le Organizzazioni Sindacali firmatarie e da Rappresentanti Aziendali; i risultati dei tale Commissione saranno oggetto di successivo approfondimento da parte degli Orga- ni di Coordinamento Aziendali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA e UNISIN per le conseguenti determinazioni.

La Commissione Tecnica avrà i seguenti compiti:
►monitorare l’applicazione dell’Accordo;
►valutarne la coerenza delle norme con l’evoluzione dei contesti di riferimento e del modello di servizio;
►proporre percorsi di sviluppo per eventuali nuove figure professionali;
►individuare criteri di armonizzazione ed integrazione delle previsioni dello stesso accordo in relazione alle eventuali modifiche dello scenario normativo nazionale;
►proporre tempestivamente eventuali integrazioni o armonizzazioni delle previsioni dell’accordo, in occasione dell’introduzione di nuove figure professionali nella rete commerciale.

* Gli incontri di verifica (art. 7)

Nel mese di marzo di ogni anno di valenza dell’Accordo (N.d.R. 2018 e 2019; inoltre, salvo disdetta, anche gli anni successivi), le Parti firmatarie s’incontreranno per verificare gli effetti dell’applicazione di quanto in esso stabilito; a tal fine UniCredit fornirà agli Organi di Coordinamento Aziendali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA e UNISIN i dati di sintesi sull’applicazione dell’accordo stesso, riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente.

* Le norme transitorie (art. 8)

Le Parti si danno atto che, salvo quanto previsto all’art.6, le previsioni di cui all’Accordo concludono il percorso negoziale che avevano avviato nel corso del 2012.

Pertanto, al fine di riconoscere la “professionalità acquisita nel periodo di mancanza di accordi di secondo livello”, sono convenzionalmente considerati utili anche ulteriori «periodi pregressi» di adibizione ai ruoli «normati» indicati nella “Tabella dei Ruoli”, nei seguenti termini:

=> ai fini del raggiungimento dei requisiti temporali previsti per l’attribuzione dei trattamenti di cui all’accordo,
viene riconosciuto utile, con le modalità di cui al precedente art. 4, il 100 per cento dei periodi di effettivo svolgimento nella mansione delle figure professionali «normate» nella “Tabella dei Ruoli” ed espletate dal 1° novembre 2014.

In ogni caso, l’attribuzione di tutti i trattamenti derivanti dalle previsioni dell’accordo avrà decorrenza non anteriore al 1° luglio 2017.

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