Riteniamo opportuno fornire alle Iscritte e agli iscritti alcuni altri elementi informativi rispetto a quanto riportato nel comunicato unitario del 7 c.m. in tema di Premio Aziendale 2010, così come regolato dalle varie normative di riferimento.
Il Premio Aziendale 2010 spetta ai Lavoratori/Lavoratrici del Gruppo destinatari del CCNL ABI 8.12.2007 e assunti con contratto a tempo indeterminato, contratto d’apprendistato professionalizzante e contratto a tempo determinato prima del 18 ottobre 2010 che nel corso dell’anno 2010 abbiano conseguito un giudizio di sintesi non negativo ed abbiano superato il periodo di prova.
A norma dell’art.19 del Protocollo 18.10.2010, il Personale assunto nel Gruppo a decorrere da tale data e sino al 31.12.2013 nei primi quattro anni di servizio risulta destinatario solo della contrattazione nazionale e di alcune previsioni del Welfare di Gruppo e, successivamente a tale periodo, anche della contrattazione di secondo livello (di conseguenza, come previsto dall’art.9 del Verbale d’Accordo 18.10.2010 sul Premio di Produttività per l’esercizio 2010, tale Personale non è destinatario del VAP 2010).
A norma dei C.I.A. vigenti, il Premio Aziendale 2010 non compete al Personale che nel corso di tale anno:
– non abbia superato il periodo di prova;
– abbia conseguito un giudizio professionale di sintesi negativo;
– abbia risolto il rapporto di lavoro per “giusta causa” o “giustificato motivo soggettivo”;
– sia cessato per dimissioni volontarie senza maturare il diritto al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia.
Per quanto concerne le misure lorde del V.A.P. 2010, riportiamo nella tabella [vedi ‘comunicato in pdf’] gli importi previsti sia per il Personale a tempo pieno che per il Personale a part-time con gli orari settimanali prevalenti (considerando il criterio della proporzionalità della retribuzione, chi avesse un orario settimanale diverso dalle tipologie sotto riportate, può calcolare la misura che gli spetta con una semplice proporzione).
N.B. Con riferimento ai Dirigenti, UniCredit ci ha informato di aver stabilito l’attribuzione del VAP 2010 ai dirigenti di livello inferiore a quello di «Senior Vice President», secondo i criteri e le misure previste per i Q.D.4. Diversamente, i Senior Vice President e l’alta dirigenza non saranno destinatari del VAP 2010.
La Nota a verbale dell’art.7 del Verbale d’Accordo 18.10.2010 sul Premio di Produttività per l’esercizio 2010 stabilisce che, per l’anno solare 2010, ai Lavoratori/Lavoratrici con contratto di somministrazione temporanea superiore ai tre mesi (riferiti all’intero periodo lavorato) spetta – sulla base di una valutazione di adeguatezza della prestazione – un VAP 2010 di 400 € lordi erogato in dodicesimi per i mesi interi al termine del periodo di servizio (N.B. Tale previsione vale per i somministrati che terminano la loro attività dal 19.10.2010 in poi).
Per verificare l’importo lordo spettante a ciascuno/a bisogna fare riferimento all’inquadramento rivestito alla data del 31 dicembre 2010 (in caso di cessazione dal servizio, invece, si deve fare riferimento all’inquadramento rivestito a tale data).
In tutti i casi di assenza dal servizio, il Premio Aziendale viene ridotto di 1/12 per ogni mese intero di assenza, salvo che non si tratti di “assenze retribuite” per le quali:
– non si applica nessuna riduzione se trattasi di assenze per ferie;
– non vengono considerate eventuali assenze connesse alla fruizione di permessi orari in base alle norme di legge vigenti da parte di dipendenti in allattamento o da lavoratori/lavoratrici disabili in situazioni di gravità o che assistano coniuge, figli o genitori in situazioni di gravità;
– negli altri casi non si applicano riduzioni se la somma delle varie assenze non supera i tre mesi;
– nei casi di assenze superiori, non si applica alcuna riduzione per i primi tre mesi di assenze;
– nei casi di assenze per l’intero anno, il Premio Aziendale non viene erogato.
Nel caso di congedo per maternità/paternità non si applica alcuna riduzione per tutto il periodo di congedo previsto dalla legge (5 mesi per il parto, 3 mesi per l’adozione).
Per quanto concerne l’erogazione del V.A.P. 2010 nella misura di 10/12mi al Personale che non ha aderito al piano d’incentivazione di cui al Protocollo 18.10.2010 e che alla data del 27 giungo 2011 (momento dell’erogazione del premio aziendale 2010) ha già raggiunto la finestra pensionistica di anzianità o vecchiaia, segnaliamo che un medesimo trattamento sarà previsto anche per coloro che, avendo aderito al piano d’incentivazione all’esodo previsto dal citato Protocollo, non hanno poi sottoscritto i previsti verbali di conciliazione (parimenti, le Aziende del Gruppo procederanno al recupero dei 2/12mi del V.A.P. 2010 riconosciuto nel corrente mese a coloro che, avendo aderito al suddetto piano d’incentivazione all’esodo, non dovessero firmare nei prossimi mesi i relativi verbali di conciliazione).
Per quanto riguarda la quota di 100 € medi da destinare ad Uni.C.A. quale contributo aziendale alla copertura collettiva odontoiatrica per il 2011, riportiamo nella tabella [vedi ‘comunicato in pdf’] le specifiche del caso.
Relativamente agli aspetti contributivi del Premio Aziendale 2010, segnaliamo che la previsione di sgravio contributivo per l’anno 2010 prevista dalla Legge 247/2007 (che ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2008/2010 la possibilità di uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello nei limiti delle risorse stabilite dalla medesima legge) non ha ancora trovato regolamentazione in un apposito decreto legge. Ricordiamo, al riguardo, che sui Premi Aziendali pagati nel 2008 (VAP 2007) e nel 2009 (VAP 2008) le Aziende ed i Colleghi del Gruppo hanno già ottenuto lo sgravio previsto dalla legge mentre non si sanno ancora le determinazioni dell’INPS rispetto al VAP 2009 (pagato lo scorso anno).
Riguardo agli aspetti fiscali del Premio Aziendale 2010, precisiamo che i Colleghi e le Colleghe titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno 2010 a 40.000 € potranno beneficiare di una parziale detassazione del Premio (oltre che di eventuali altre remunerazioni ricomprese nel Verbale d’Accordo di Gruppo del 10.03.2011 sulla parziale detassazione delle cosiddette erogazioni di produttività corrisposte nel 2011). Tale parziale detassazione, come noto, si concreta in un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, da applicarsi nel limite di 6.000 € massimi lordi.