Il 1° di aprile è entrata in vigore la Parte Normativa dell’Accordo di Rinnovo del CCNL, siglato il 12 febbraio u.s. .
Tra le novità introdotte ci pare utile ricordare la rivisitazione del meccanismo di Banca delle Ore attuata da tale testo.
Sono infatti rimaste invariate le quantità e le tipologie di ore di lavoro che vi possono confluire quale credito del lavoratore, ma sono cambiati i tempi e le modalità di fruizione.
Quantità e Tipologie
23 ore di riduzione annua di orario di lavoro (per chi non ne ha usufruito all’interno dell’orario settimanale, distribuendole al massimo su 2 giorni con riduzione di 15 m l’uno);
ulteriori 27 ore di prestazioni aggiuntive, fino al raggiungimento di 50 ore sommando quanto previsto al precedente alinea;
le ore che il/la lavoratore/trice decide di destinare alla Banca delle Ore tra le ulteriori 50 ore di prestazione aggiuntiva (dalla 51° ora alla 100°), ore per le quali si può in alternativa optare per il pagamento come lavoro straordinario.
Tempi e Modalità di Fruizione
nei primi 6 mesi, concordando con l’azienda il recupero (per le 23 ore di riduzione di orario tale periodo scade il 30 giugno);
trascorso tale termine, il recupero può essere effettuato entro i successivi 18 mesi, previo preavviso all’azienda di:
1 giorno lavorativo, in caso di recupero orario;
5 giorni lavorativi, in caso di recupero di 1 o 2 giorni;
10 giorni lavorativi, in caso di recupero superiore a 2 giorni.
(per le 23 ore di riduzione di orario tale periodo scade il 31 dicembre 2006)
Trascorsi i 24 mesi sopra indicati, l’azienda nei successivi 6 mesi fisserà – previo accordo con il lavoratore – il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in bamca delle ore e non fruite. In difetto di accordo l’azienda provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.
In merito la Circolare ABI effettua una forzatura, subito denunciata dalle OO.SS, dichiarando unilateralmente che quest’ultimo meccanismo non si applica per le 23 ore annue di riduzione di orario (per le quali, quindi, il termine ultimo per il recupero resterebbe fissato al 31 dicembre 2006, scaduto il quale le ore verrebbero perse dal/la Lavoratore/trice).
La stessa Circolare ABI specifica che beneficia dei nuovi termini di recupero anche quanto confluito in Banca Ore prima del 1° Aprile 2005 (data di decorrenza della parte normativa dell’Accordo), se a tale data i termini precedentemente previsti non erano scaduti (quindi tutte le prestazioni aggiuntive cumulate in Banca Ore a partire dal 1° Luglio 2004)
Milano, 12 maggio 2005
La Delegazione di Gruppo