ServiceLab, verbale

Verbale di Accordo

Il giorno 1 giugno 2004, in Verona,

la Delegazione aziendale
UniCredito Italiano S.p.A., UniCredit Banca d’Impresa S.p.A., UniCredit ServiceLab S.p.A.
e la Delegazione Sindacale costituita da FALCRI – FIBA(Cisl) – FISAC(Cgil) –UILCA(Uil)

premesso che

si è deciso di procedere alla fusione per incorporazione in UniCredit Banca d’Impresa S.p.A. (in prosieguo UBI) di UniCredit ServiceLab S.p.A (in prosieguo ServiceLab) con effetto dal 1° luglio 2004;

l’avvio di UBI, quale banca specializzata per la clientela imprese, ha di fatto portato a ritenere ormai superata la necessità di avere tramite ServiceLab una struttura autonoma di vendita e promozione di servizi non finanziari alle imprese;

i rapporti di lavoro dei dipendenti di ServiceLab verranno trasferiti senza soluzione di continuità in capo a UBI con effetto dal 1° luglio 2004;


considerato inoltre che

l’esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi comporta l’esigenza, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale incorporato con quelli in essere presso UBI;

dalla realizzazione dell’operazione discendono limitate ricadute in termini di mobilità territoriale per il personale interessato;

le Parti
– esperite e concluse le procedure
previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto –
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Fermo quanto stabilito nella presente intesa in materia di previdenza e assistenza, nei confronti del personale interessato dal presente accordo dal momento del trasferimento ad UBI cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda originaria e verrà applicata – in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali – la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di UBI.
Ai soli fini dell’inquadramento, allo scopo per quanto possibile di coniugare le esperienze professionali maturate dagli interessati con il livello economico complessivo in atto al momento del trasferimento si convengono le seguenti conversioni:

da 1° livello CCNL commercio a 3^ Area professionale, 3° livello retributivo CCNL credito
da Quadro CCNL commercio a Quadro direttivo di 2° livello CCNL credito

Art. 3

Nei confronti di ciascun dipendente che all’atto del trasferimento a UBI risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio) superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente di UBI di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento, sotto forma di “assegno ad personam ex intesa”, suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito degli aumenti retributivi rivenienti dal rinnovo in corso del CCNL 11/7/99 nonché da qualsiasi avanzamento di carriera non di “merito”.

Art. 4

A far tempo dalla data di trasferimento, a favore del personale di ServiceLab trasferito a UBI verrà riconosciuto il buono pasto nelle seguenti misure:
al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale di tipo verticale, appartenente alle tre aree professionali ed alla categoria dei quadri direttivi: Euro 5,16;
al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale Euro 2,58.

Art. 5

Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga alla previsione esistente presso UBI, le Parti convengono che a favore dei dipendenti dell’azienda incorporata si terrà conto, ai soli fini della maturazione dei requisiti previsti per l’erogazione dei cd “premi di fedeltà” (25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità di effettivo servizio maturate nell’azienda di provenienza, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti
pro-quota.

Art. 6

Dal primo luglio 2004 ai dipendenti appartenenti al personale impiegatizio di ServiceLab trasferito a UBI verranno applicate le forme di assistenza sanitaria integrativa in essere presso UBI. Per i dipendenti appartenenti ai Quadri di ServiceLab trasferiti a UBI verranno mantenute per tutto il 2004 le forme di assistenza sanitaria integrativa già in essere presso ServiceLab.

Art. 7

Per quanto concerne le tematiche di natura previdenziale, a favore del personale proveniente da ServiceLab si applicano le previsioni di cui all’Accordo stipulato il 21 maggio 1997 fra l’allora Credito Italiano S.p.A. e le OO.SS. aziendali che consente l’adesione con qualifica di “iscritto post” al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano ai sensi dell’art. 8, comma 4, lett. b) dello Statuto del Fondo stesso. Dalla data di iscrizione al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano da parte di tutti i dipendenti in parola viene conferito a quest’ultimo l’intero ammontare del TFR.
Il maggior onere a carico dell’azienda sarà posto in diminuzione degli eventuali ad personam individuali e/o dell’eventuale “assegno ad personam ex intesa” che dovesse derivare a favore di ciascun lavoratore dalla differenza del trattamento economico complessivamente inteso così come definito all’art. 3 della presente intesa.

Art. 8

Le parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

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